Finalità dilettantistiche e attività accessorie nello statuto di una ASD

Statuto ASD: oggetto sportivo, finalità dilettantistiche e attività accessorie. Cosa distinguere e come preparare le correzioni documentali.

L’errore da correggere è uno statuto che presenta sport, vendita di prodotti e altre iniziative come un elenco indistinto. Per una ASD, l’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021 richiede invece un oggetto sociale riferito espressamente all’esercizio stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Sono comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica. L’eccezione al requisito della principalità riguarda soltanto gli enti nelle condizioni indicate dal comma 1-bis.

La risposta operativa è quindi distinguere il nucleo sportivo dalle attività che l’associazione intende affiancargli. Per queste ultime, la decisione sull’inserimento nello statuto deve essere preceduta da un esame specifico dell’ammissibilità e dei limiti applicabili. Sul piano fiscale, inoltre, l’art. 148, comma 4, del TUIR esclude espressamente determinate operazioni dal trattamento del comma 3: chiamarle accessorie nello statuto non affronta quella distinzione.

Quale finalità deve emergere dall’oggetto sociale

La domanda del presidente è concreta: leggendo l’oggetto sociale, si riconosce l’organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica come attività stabile e principale? La formula richiesta dall’art. 7 contiene entrambi gli elementi. Una clausola limitata alla promozione del benessere, della socialità o del tempo libero lascia da chiarire il riferimento specifico richiesto dalla disposizione.

Nel confronto professionale tra testo e attività, conviene partire da ciò che l’ASD organizza effettivamente: quale attività sportiva, attraverso quali iniziative e con quale continuità. Questi dati servono a individuare il passaggio statutario da correggere, senza sostituire la descrizione dell’attività con una formula generica.

Formazione e didattica non vanno automaticamente collocate tra le attività accessorie. La lettera b) le comprende espressamente nell’attività sportiva dilettantistica, insieme a preparazione e assistenza. Il collegamento con lo sport è il dato decisivo: un corso descritto soltanto come formativo richiede una lettura del suo contenuto; un percorso di didattica dell’attività sportiva trova invece un riferimento espresso nella disposizione.

Il comma 1-bis modifica un punto preciso: il requisito dell’esercizio in via principale. L’eccezione riguarda enti costituiti per perseguire le finalità dell’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, che abbiano assunto la qualifica di enti del Terzo settore e siano iscritti al RUNTS. Una ASD senza queste condizioni resta nel quadro ordinario della lettera b).

Attività accessorie: separare la scelta statutaria dalla lettura fiscale

La domanda successiva è: possiamo inserire anche la vendita di prodotti o un’altra iniziativa di sostegno? Il punto da risolvere è l’attività concreta, non il suo nome. Per preparare la decisione, descrivila separatamente dal nucleo sportivo: che cosa viene offerto, a chi, con quale organizzazione e quale rapporto ha con l’attività dilettantistica. È un metodo di analisi, non una formula statutaria che autorizza ogni iniziativa.

Un risultato preciso emerge già dal confronto con il TUIR. L’art. 148, comma 3, riguarda le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali verso i destinatari individuati dalla norma, a fronte di corrispettivi specifici. Il comma 4 esclude dall’applicazione di quella disposizione, tra l’altro, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita e le somministrazioni di pasti.

Di conseguenza, nella lettura di una clausola che affianca corsi sportivi e vendita di beni nuovi prodotti per la vendita, le due attività devono ricevere analisi distinte. Per la seconda esiste un’esclusione espressa dal trattamento del comma 3. Per i corsi, il riferimento all’attività sportiva contenuto nello statuto costituisce soltanto una parte dell’esame: destinatari, prestazione e condizioni del trattamento fiscale richiedono una ricostruzione propria.

Questa distinzione evita di usare l’oggetto sociale come risposta unica a due decisioni diverse: quale attività inserire e quale trattamento attribuire alle operazioni. Per l’IVA il riferimento è inoltre l’art. 4 del D.P.R. 633/1972, da leggere con le relative decorrenze; la qualificazione ai fini delle imposte sui redditi non sostituisce quel confronto.

L’identità sportiva dipende anche dalle altre clausole

Correggere l’oggetto sociale non esaurisce i contenuti statutari richiesti dall’art. 7. Per le associazioni sportive dilettantistiche, il comma 1 comprende denominazione, rappresentanza legale e assenza di fini di lucro ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021. Richiede inoltre norme sull’ordinamento interno ispirate a democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati, con elettività delle cariche sociali.

Il controllo deve comprendere anche l’obbligo di redigere rendiconti economico-finanziari e le modalità della loro approvazione da parte degli organi statutari. Sul versante della cessazione dell’ente, la disposizione richiede le modalità di scioglimento e l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi. Sono contenuti distinti: una clausola sull’attività dilettantistica non risponde, per esempio, alla domanda su chi approvi il rendiconto e secondo quali modalità statutarie.

La conseguenza della mancata conformità è espressa nel comma 1-quater, fermo quanto previsto dal comma 1-bis: la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è inammissibile e, per gli enti già iscritti, è prevista la cancellazione d’ufficio. Il confronto sull’oggetto sociale va quindi inserito nella lettura dell’intero statuto.

Per il consiglio direttivo, l’esito utile è distinguere una correzione circoscritta dell’oggetto da una revisione che coinvolge anche il funzionamento associativo. In questo secondo caso, la bozza deve rendere riconoscibili tutti i punti da sottoporre alla decisione interna, anziché concentrarsi soltanto sulla nuova iniziativa accessoria.

Percorso di correzione: dalla clausola indistinta alla decisione

  1. Individua il nucleo sportivo. Nel testo vigente evidenzia il riferimento all’organizzazione e gestione stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica. Confrontalo con le attività effettive e separa formazione, didattica, preparazione e assistenza che riguardano direttamente lo sport.
  2. Isola l’attività aggiuntiva. Se la bozza comprende una vendita di prodotti, descrivi beni, destinatari e modalità di svolgimento. Per beni nuovi prodotti per la vendita, annota l’esclusione prevista dall’art. 148, comma 4, rispetto al comma 3. La decisione sulla loro ammissibilità come attività accessoria richiede un approfondimento distinto.
  3. Prepara le correzioni da decidere. Riporta separatamente il testo dell’oggetto sportivo da rivedere, l’attività aggiuntiva ancora da inquadrare e le eventuali lacune nelle altre clausole dell’art. 7. Il risultato è una proposta leggibile, con questioni risolte e questioni ancora aperte.

In un esempio ipotetico, una bozza colloca didattica sportiva e vendita di beni nuovi sotto la stessa voce «attività accessorie». Il primo intervento è ricondurre la didattica sportiva al nucleo espressamente descritto dall’art. 7. La vendita resta una questione separata, con il limite fiscale già individuato e l’ammissibilità sportiva da approfondire. Se il corso avesse un contenuto diverso dalla didattica sportiva, cambierebbe anche il primo passaggio.

Per ricostruire quale testo sia stato approvato e quali decisioni siano già intervenute, può essere utile il percorso sui documenti essenziali delle associazioni sportive dilettantistiche, mantenendo al centro statuto e relative modifiche.

Quando coinvolgere lo studio sulla modifica dello statuto

Il confronto professionale diventa utile prima di sottoporre una modifica che affianca nuove attività allo sport, soprattutto quando resta incerto quali parti dell’oggetto riscrivere e quali questioni richiedano un approfondimento ulteriore.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può confrontare lo statuto vigente, la bozza di modifica e la descrizione delle attività dell’ASD, individuando le verifiche necessarie e le priorità documentali, contabili e fiscali. Quando servono competenze ulteriori, coordina i professionisti associati. Il lavoro aiuta a preparare la decisione interna distinguendo le correzioni del testo dai punti ancora da chiarire.

Descrivi la situazione, l’eventuale urgenza, la data dello statuto vigente e l’attività che vorresti aggiungere; indica soltanto quali documenti hai disponibili. Le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.

Compila il form per una prima valutazione senza impegno: Richiedi una verifica documentale.

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